Vis māior (cųi resėsti non pōtest) [
Forza maggiore; cfr. artt.1219 c.c.; 45 c.p.]
Lespressione indicava, in diritto romano, il complesso delle circostanze estranee alla volontā del debitore e da lui non dominabili: essa era considerata causa di non imputabilitā dellinadempimento (al debitore).
In
diritto giustinianeo, la () fu compiutamente distinta dal
casus fortuėtus [vedi], considerata quale evento che di fatto impediva ladempimento di una obbligazione, in quanto pur se previsto o prevedibile non neutralizzabile dalle umane forze (si pensi ad una violenta tempesta, un terremoto, unincursione di barbari, etc.).
Nel diritto vigente, la () ha una duplice rilevanza:
nel
diritto civile, č causa di esonero dalla responsabilitā contrattuale;
nel
diritto penale, č causa di esclusione dellelemento psicologico del reato.