Professione religiosa can. 654-658 c.j.c.
Atto con il quale i membri di un
istituto religioso dopo il
noviziato, assumono, con
voto pubblico, l’osservanza dei tre
consigli evangelici della
castità,
obbedienza e
povertà. Con la (—) i membri dell’istituto sono consacrati a Dio mediante il
ministero della Chiesa e vengono
incorporati all’istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto.
Da quel momento i novizi assumono la qualifica di
membri professi dell’istituto.
A seconda della durata la (—) può essere
temporanea e perpetua, la prima preliminare e preparatoria alla seconda.
La
professione temporanea (per la cui validità è richiesta l’età di 18 anni) viene emessa per un periodo, variabile da istituto a istituto, comunque non inferiore a
tre anni né superiore a
sei.
Scaduto il periodo prescritto, il religioso, ritenuto idoneo, viene a sua richiesta, ammesso o alla
rinnovazione della professione temporanea ovvero alla
professione perpetua: in caso contrario deve lasciare l’istituto.
Per l’ammissione alla professione perpetua è richiesto il compimento del 21° anno d’età.