Competenze esterne della Comunità europea artt. 133 e 310 Trattato CE
Le competenze esterne sono ripartite tra la
Comunità e gli
Stati membri: se esercitate integralmente dalla prima, sono definite “esclusive” (ad es. politica agricola comune); mentre se sono esercitate insieme con gli Stati membri vengono definite “miste” (ad es. politica dei trasporti).
In realtà queste due diverse tipologie sono state delineate dalla
Corte di Giustizia delle Comunità europee (v.) basandosi sulla teoria dei
poteri impliciti (v.); il Trattato CE, infatti, attribuisce esplicitamente competenze esterne alla Comunità solo per la
politica commerciale comune (v.) e per gli
accordi di associazione (v.).
Inoltre, da quando hanno acquistato sempre più rilevanza il dovere di cooperazione e di coordinamento in nome dell’unità della rappresentanza internazionale, l’esercizio delle competenze esterne si è sempre più ridotto. Se a ciò si aggiunge che in materia di politica estera e di sicurezza comune (v.
PESC) le relazioni esterne sono rette dal
metodo intergovernativo (v.), si può comprendere il ristretto campo d’azione della Comunità nell’esercizio delle competenze esterne.