Promotore di giustizia can. 1430-1431,1433-1436 c.j.c.
Organo dei
tribunali ecclesiastici nominato dal Vescovo tra
chierici o
laici dottori o licenziati in diritto canonico, il quale deve intervenire, oltre che nelle cause penali, nelle cause contenziose ove il pubblico bene, a giudizio del
Vescovo diocesano, possa essere messo in pericolo. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere l’incarico di (—) e di
difensore del vincolo.