Àctio ad exhibèndum [
Azione esibitoria]
Azione esperibile, prima ancora di esercitare la
rèi vindicàtio [vedi], dal proprietario che rivendicasse la proprietà di una cosa, ogni qualvolta essa fosse stata nascosta; si trattava di una
actio in personam arbitraria [vedi
actio in personam;
actio arbitraria].
Aveva ad oggetto solo
res mòbiles [vedi].
Parte della dottrina ha sostenuto che l’(—), in
diritto classico, assunse connotazioni risarcitorie, nei casi in cui la cosa (distrutta, o, comunque, non più nella disponibilità del convenuto) non potesse essere esibita.
Un’interessante applicazione dell’(—) si aveva in tema di
accèssio [vedi], nei casi in cui la cosa accessoria era facilmente separabile, senza pregiudizio per la cosa principale: con essa, infatti, il proprietario della cosa accessoria poteva ottenerne il distacco, e quindi esercitare la
rei vindicatio [vedi].