Azione missionaria can. 781-792 c.j.c.
Azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata.
La direzione suprema e il coordinamento dell’attività missionaria compete al Sommo
Pontefice e al
Collegio dei Vescovi [
vedi Collegio episcopale] che si avvalgono della collaborazione di una apposita Congregazione (la
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede).
L’(—) diretta è svolta dai
missionari cioè da coloro,
sacerdoti (secolari, o regolari) o anche
laici, inviati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere opera di evangelizzazione.
Affiancano i missionari, i
catechisti cioè fedeli laici, debitamente istruiti ed eminenti per vita cristiana, i quali sotto la guida dei missionari si dedicano a proporre la dottrina evangelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e le opere di carità.
Metodi e tappe dell’(—) sono disciplinati dal codice che ribadisce i principi della
gradualità del dialogo con i non credenti e della
adesione libera e spontanea alla fede cattolica.