Religiosi can. 207, 573, 607 c.j.c.
Fedele, sia
chierico sia
laico, che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un
istituto religioso canonicamente eretto, abbia emesso i
voti pubblici di
castità,
povertà e
obbedienza e conduca vita fraterna in comunità.
Alcune disposizioni del nostro ordinamento fanno esplicito riferimento ai (—): art. 4 nuovo concordato (esoneri e rinvio dal servizio militare), L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali).
Laddove invece le norme parlano solo di
ecclesiastici, senza far menzione dei (—), occorre precisare che:
— i (—) di sesso maschile ordinati [
vedi Ministeri ordinati] sono equiparati automaticamente agli ecclesiastici;
— per quelli di sesso maschile non ordinati, e per quelli di sesso femminile, bisogna volta a volta indagare sulla
mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai (—).