Rescritti can. 59-75 c.j.c.
Atto amministrativo formulato per iscritto dall’autorità esecutiva competente, col quale, su richiesta di qualcuno, viene concesso un
privilegio, una
dispensa, una
licenza o qualsiasi altra
grazia o
favore.
Il (—) può essere richiesto da tutti coloro a cui non sia espressamente proibito; può essere richiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Esempio tipico è la dispensa dal
matrimonio rato e non consumato che può essere concessa anche contro l’opposizione di uno dei due coniugi.
Il (—) è
invalido quando non sono esatti i motivi addotti nella richiesta.
Per quanto attiene la cessazione del (—) è stabilito che nessun (—) è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti; invece i (—) concessi dalla
Sede apostolica [
vedi Santa Sede] possono, alla scadenza, essere
prorogati, per una giusta causa, dal Vescovo diocesano ma non oltre tre mesi.
Le disposizioni stabilite per i (—) si applicano anche alle
licenze (condizioni amministrative affinché si possa agire a norme di legge con la debita subordinazione al superiore) e
alle concessioni di grazie fatte a viva voce, eccetto che il diritto stabilisca diversamente.