Rettori di chiese can. 553-563 c.j.c.
Presbiteri ai quali viene demandata la cura di una chiesa che non sia parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa [
vedi Istituti religiosi] o di una
società di vita apostolica.
Il (—) è liberamente nominato dal
Vescovo diocesano salvi eventuali diritti di
elezione o di
presentazione nel qual caso spetta sempre al Vescovo confermare l’eletto o istituire il presentato.
I compiti del (—) si svolgono secondo le direttive del Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.