Rimozione can. 192-195 c.j.c.
Modalità di
perdita dell’ufficio ecclesiastico.
La (—) del titolare dal suo incarico può avvenire:
— con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità ma solo per
cause gravi;
—
ipso iure al verificarsi di determinate situazioni e cioè:
perdita dello stato clericale [
vedi Chierici];
abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale; tentativo di contrarre matrimonio, anche soltanto civile.
È opportuno precisare che il motivo primario della (—) non è un delitto (come avviene per la
privazione), ma il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime.
Una particolare procedura amministrativa è prevista per la (—) dei
parroci.