Rota romana can. 1405, 1443-1444 c.j.c.
Nell’ambito della
Curia romana è il Tribunale ordinario costituito dal Romano
Pontefice per ricevere gli appelli.
Essa giudica in
seconda istanza le cause definite in primo grado dai
tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla
Santa Sede per legittimo appello; in
terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa (—), da altro tribunale ecclesiastico a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana.
Ha competenza anche di
prima istanza nelle cause contenziose riguardanti
vescovi,
abati,
diocesi e altre persone fisiche e giuridiche e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla (—).
È l’unico tribunale della S. Sede
competente in materia di cause matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche), mentre le questioni dottrinali che toccano la fede sono di competenza della
Congregazione per la dottrina della Fede.
È un
tribunale collegiale ordinario, che consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di
primus inter pares), eletti dal Papa.
Requisiti richiesti per ricoprire la carica di
uditore sono: essere sacerdote; essere nato da legittimo matrimonio; laurea in diritto canonico e civile (
in utroque iure).