Àctio advèrsus iùdicem qui lìtem suam fècerit [
Azione per la responsabilità dei magistrati; cfr. artt. 1 ss., L. 13-4-1988, n. 117]
Azione concessa dal
diritto pretorio per una particolare fattispecie di illecito rientrante tra i quasi-delitti [vedi
obligatiònes ex quasi delicto]: in origine, essa era esercitabile contro il giudice che si fosse appropriato di una
res [vedi] controversa, cioè oggetto di un giudizio.
Successivamente, si ritenne (specie in
diritto giustinianeo) che l’(—) fosse esercitabile anche contro il giudice che avesse emesso una sentenza ingiusta per negligenza.
L’(—) era un’
actio in factum [vedi].