Aucùpium [
Caccia; cfr. artt. 842, 923 c.c.]
Rientrava, tra i fatti di occupazione [vedi
occupàtio].
In particolare, attraverso l’(—), cioè attraverso la caccia, era possibile acquistare il
domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] degli animali selvatici (
feræ bestiæ), che erano considerati
res nullìus [vedi].
Se, dopo essere stato catturato, l’
animale selvatico sfuggiva alla custodia del cacciatore che l’aveva catturato, ritornava ad essere considerato
res nullius, pur se ne era mancata la
derelìctio [vedi].