Datio wadiae
Atto formale tipico del
diritto longobardo [
vedi] avente la funzione accessoria di garanzia per negozi di diversa natura. Essa serviva sia a
confermare una promessa, sia a garantirne l’esecuzione attraverso l’intervento nell’atto di un intermediario-fideiussore. Il rito della (—) consisteva nella consegna da parte del promittente (o debitore) al destinatario della promessa (o creditore) di un oggetto di natura variabile (
wadia), solitamente identificato in un bastoncino (
festuca o
baculus), che poi veniva dal promittente riscattato e consegnato ad un terzo garante, da nominare entro tre giorni. Il garante doveva essere una persona in cui il creditore avesse fiducia. Scopo della sua funzione era quello di fare pressione sul debitore per convincerlo ad adempiere e, soprattutto, di procedere al pignoramento dei beni di quest’ultimo nel nome del creditore. Solo come
extrema ratio il garante era chiamato a rispondere del debito insoluto.
Presso i
Franchi [
vedi] l’istituto della
wadia, detta anche
wadum o
vadimonium fu sostanzialmente diverso: esso conservò in maniera più evidente l’originaria natura di pegno. Spesso si trattava del pegno di se stessi, in ostaggio e servitù temporanea del creditore, a garanzia dell’adempimento di un debito.