Controparti
Insieme degli intermediari finanziari autorizzati a partecipare alle
operazioni di mercato aperto (v.) od alle
standing facilities (v.) del
SEBC (v.).
Possono qualificarsi come
controparti solo le istituzioni creditizie dei paesi aderenti all’
euro (v.): secondo quanto stabilito dall’art. 19 dello Statuto del SEBC, le banche sono obbligate a depositare presso le rispettive Banche centrali (v.
BCN) e la
BCE (v.) una percentuale dei fondi raccolti (cd.
riserva obbligatoria).
Rispetto alla generalità delle controparti, inoltre, il SEBC individua alcune istituzioni in grado di soddisfare requisiti più selettivi: solo a questo numero più ristretto di controparti è consentito accedere a particolari operazioni di mercato aperto.