Benefìcium [
Beneficio]
Espressione adoperata dalla giurisprudenza romana (in particolare, in
periodo preclassico e classico), per indicare i provvedimenti legislativi (o equiparati) relativi (non a fattispecie dotate dei caratteri della generalità ed astrattezza, bensì) a casi singoli o persone determinate.
I
beneficia risultavano favorevoli al destinatario (al contrario dei
privilegia sfavorevoli: [vedi
privilegium]) e riguardavano, solitamente, particolari categorie di persone (es. i militari).
Il complesso dei
beneficia attribuiti ad una categoria prendeva il nome di
iùs (es.
ius militare).
Il termine (—) viene, altresì, spesso adoperato per indicare, genericamente, una posizione di favore in cui si trova un soggetto rispetto ad altri, od anche una posizione di favore applicabile a qualunque soggetto ne faccia richiesta.