Beneficium inventàrii [
Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]
Beneficio di
creazione giustinianea: per stimolare gli
herèdes voluntarii [vedi
hères] all’accettazione [vedi
adìtio hereditatis] di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consentì loro, entro trenta giorni dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario dell’attivo ereditario onde poter accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.
I creditori ereditari venivano, così, pagati nei soli limiti dell’attivo ereditario, evitando agli eredi una responsabilità
ultra vìres, cioè coinvolgente (oltre alle voci attive dell’eredità) anche il proprio patrimonio personale.
Il (—) è previsto e disciplinato anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).