Cooperazione di polizia artt. 29, 30, 32-42 Trattato sull’Unione europea
Materia regolata da procedure intergovernative (v.
Cooperazione intergovernativa) che, insieme alla
cooperazione giudiziaria in materia penale (v.) costituisce il
terzo pilastro (v.) su cui si fonda l’Unione europea. La necessità di una cooperazione di polizia trova le sue motivazioni nel timore che la liberalizzazione delle frontiere e la conseguente soppressione dei controlli esercitati nei passaggi da uno Stato membro all’altro, incentivasse le attività illegali e i fenomeni criminosi.
Questa preoccupazione aveva, già portato gli Stati firmatari della
Convenzione di Schengen (v.) all’adozione di disposizioni dedicate alla cooperazione tra le forze di polizia per la reciproca assistenza nella prevenzione delle attività illecite e nella lotta alla criminalità legata al traffico di droga.
Obiettivi della cooperazione di polizia sono:
— la prevenzione e l’individuazione dei reati attraverso lo scambio di informazione, la formazione di ufficiali e funzionari, l’uso di attrezzature e la ricerca in campo criminologico;
— lo sviluppo di particolari tecniche investigative in comune per prevenire e scoprire forme gravi di criminalità organizzata.
Gli strumenti attuativi di questi obiettivi sono le
azioni comuni (v.), le
posizioni comuni (v.) e le
decisioni (v.), ma soprattutto le
convenzioni comunitarie (v.), che data la loro natura sono le più adatte a colmare le differenti modalità di organizzazione e di lavoro delle forze di polizia degli Stati membri.
Un ruolo particolare è attribuito all’
Europol (v.), l’Ufficio europeo di polizia istituito con la Convenzione firmata il 26 luglio 1995. Compito di questo organismo è coordinare tutte le attività intraprese nel campo della cooperazione di polizia, organizzare un sistema di scambio di informazioni tra le forze di polizia dei diversi Stati membri e occuparsi soprattutto della
lotta contro la droga (v.) e della
lotta contro il terrorismo (v.).
Per combattere la criminalità organizzata e il traffico illecito di droghe è stato creato l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (v.
OEDT), operativo dal 1995 e si è sviluppata, a partire dal 1996, una stretta collaborazione tra i paesi della Comunità europea e i paesi del
Patto andino (v.) per una più efficiente cooperazione tra le forze di polizia nazionali nella lotta al riciclaggio dei proventi da attività illecite, in particolare dal traffico di stupefacenti (v.
Lotta contro il riciclaggio di denaro).
Nell’ambito della lotta contro il terrorismo il Consiglio ha emanato la dichiarazione di Gomera del 23 novembre 1995, con la quale condanna il terrorismo quale grave minaccia alla democrazia e al libero esercizio dei diritti dell’uomo, e l’azione comune del 29 novembre 1996 volta all’istituzione e all’aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella
lotta contro la criminalità organizzata (v.). A tal fine il Consiglio, con l’azione comune del 19 marzo 1998, ha istituito il programma
Falcone (v.) destinato alle persone responsabili dell’azione contro la criminalità organizzata.