Diritto canonico
È costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo, nonché le relazioni interecclesiastiche e quelle con la società esterna.
In sostanza quindi il (—) è costituito da quell’insieme di norme che
creano e regolano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa e
organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa, regolandone l’attività.
Inoltre, poiché la Chiesa costituisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente il (—) si compone di norme di origine divina, il
diritto divino (ad esempio, la
rivelazione), per cui si ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche e norme di diritto umano che scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il pontefice e il
concilio ecumenico [
vedi].