Distinguishing (
d. comp.)
Regola di
Common Law [
vedi] in base alla quale è consentito al giudice, in talune ipotesi, di distaccarsi dall’osservanza del precedente. In primo luogo, quando il giudice constata che il principio di diritto espresso nella motivazione è troppo ampio rispetto ai fatti che ne costituiscono la cornice e la sua applicazione porterebbe ad una decisione impropria, egli può interpretare i precedenti in senso restrittivo (
restrictive distinguishing).
In secondo luogo, quando la precedente sentenza appare manifestamente errata oppure anacronistica, la corte può deliberatamente discostarsi dai precedenti (
genuine distinguishing).
Infine, quando la corte accerta che il precedente è divenuto, alla luce del nuovo diritto, pienamente irragionevole (
plainly inreasonable), procederà senz’altro ad abbandonarlo [
vedi overruling].