Càlculus Minèrvæ
L’espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il
prìnceps (nel processo per
quæstiones [vedi
quæstiònes perpetuæ]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto (—), che gli attribuiva la facoltà di votare per l’assoluzione dell’accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.
Il
prìnceps poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell’imputato, determinandone l’assoluzione.