Àctio certæ crèditæ pecùniæ [
Azione a tutela di un determinato credito pecuniario]
Azione (detta anche
condìctio certæ creditæ pecuniæ) esperibile per ottenere la restituzione del
tantùndem eiùsdem gèneris [vedi] relativamente a somme di danaro date in mutuo [vedi
mutuum].
Poteva, inoltre, essere esercitata dal nudo proprietario contro il
quasi-usufruttuario (la cui posizione era sostanzialmente quella di un mutuatario), che si fosse reso inadempiente all’obbligo di restituire il denaro ricevuto a titolo di
quasi ususfructus [vedi].
A seguito dell’emanazione del
senatusconsùltum Macedonianum [vedi], tale azione poteva essere paralizzata dal pretore, attraverso la concessione di una
excèptio senatusconsulti Macedoniani, se oggetto dell’azione era una somma di denaro data in mutuo — in violazione del divieto sancito dal citato s.c. — a
filii familiàrum.