Canonici can. 503 c.j.c.
Sacerdoti riuniti in un apposito collegio (
Capitolo dei canonici) ai quali spetta assolvere le funzioni liturgiche [
vedi Liturgia] più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale. È previsto, inoltre, che il
Capitolo cattedrale possa adempiere compiti affidatigli dal diritto o dal
Vescovo diocesano a cui spetta il conferimento dei canonicati.