Capitàtio terrena, humana et animalium
Uno dei
tributa principali unitamente alla imposta personale (
capitatio plebea) [vedi], all’imposta sui mestieri (
collatio lustralis) [vedi] ed ai tributi senatorii, la (—) era un’imposta a carattere fondiario.
Essa gravava su tutti i proprietari dei fondi rustici e si basava sull’accertamento:
— del valore dei terreni espresso in unità (
capita o
iuga);
— del valore addizionale derivante dalla presenza dei
servi,
coloni, animalia.
Il criterio di determinazione dell’imposta in
iuga non era determinato in base alla estensione, ma in relazione alla produttività dei fondi.
Il fisco, per assicurarsi il maggior introito derivante dall’imposta fondiaria introdusse l’epibolé consistente nell’obbligo imposto ai proprietari di conservare le loro terre adeguatamente coltivate.