Captìvitas [
Prigionia]
Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto
captìvus), a seguito della cattura, subiva la
capitis deminutio maxima [vedi
càpitis deminùtio] e versava in stato di
sérvitus iniústa, ossia non conforme al
iùs civile [vedi].
Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il
captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l’intenzione di restarvi (
ius postliminii). Fu, altresì, previsto da una “
fictio legis Corneliæ”, modellata sulla
lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell’81 a.C., che nell’ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della
testamenti factio [vedi
testamenti fàctio attiva;
testamenti factio passiva].