Episcopālis audičntia (
Udienza episcopale)
Giā in
etā romana veniva cosė designata la giurisdizione speciale attribuita al vescovo nei riguardi dei sacerdoti e dei loro sottoposti, diffusasi nellimpero romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
A partire dall
Alto Medioevo, durante il dominio dei
Carolingi [
vedi], la giurisdizione del vescovo si estese anche a materie non religiose, nonché a laici che ne facessero richiesta, consentendosi alle parti di scegliere concordemente di evitare la magistratura laica e di affidarsi fiduciosamente al loro pastore ecclesiastico.
Il vescovo poteva decidere nelle sue forme giudiziarie una lite e trattare di affari civili ogni qualvolta gli fosse stata fatta richiesta.