Abigeàtus [
Abigeato]
Furto di bestiame.
In origine, era considerato come delitto privato, affine al furto; nel periodo del Principato si manifestò la tendenza a perseguire
extra òrdinem [vedi
cognìtio extra ordinem] gli autori di particolari fattispecie delittuose, prima lasciate alla reazione privata.
L’(—) fu, pertanto, considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame (
abactores) furono puniti con pene corporali.
Per l’(—), l’imperatore Adriano stabilì la
damnàtio ad metalla [vedi] o la pena di morte: questo rigido regime sanzionatorio fu successivamente mitigato.