Exactio [divieto della]
A partire dall’epoca carolingia [
vedi Carolingi] era la particolare esenzione che investiva le terre fiscali e quelle concesse ai
vassalli [
vedi Vassallo] a titolo di
beneficio [
vedi], le quali erano sottratte a qualsiasi forma di
imposizione di gabelle da parte dei funzionari pubblici.
Già nel
diritto romano i beni imperiali e quelli di alcune categorie di persone privilegiate erano
immunes, ossia esenti da oneri (
munera) personali e patrimoniali.
Lo stesso valse durante la
monarchia franca e da lì in poi: le terre fiscali erano immuni e conservarono tale qualità anche quando vennero frazionate e concesse in beneficio ai vassalli. Tale beneficio comportava che il titolare del fondo era anche titolare di pubblici poteri (fiscali, di polizia e giudiziari) e aveva il diritto di vietare ai funzionari dello Stato di mettervi piede, di esigere tributi e multe (
exactiones) e di tenere processi.