Exequatur (
Si esegua)
Strumento statale di controllo preventivo degli atti ecclesiastici. Qualora l’esito del controllo fosse risultato negativo, gli atti della Chiesa non potevano avere applicazione.
Unitamente al
placet [
vedi], l’(—) venne usato dai sovrani settecenteschi come principale strumento di lotta anticlericale [
vedi Giurisdizionalismo].
Con decreto n.1169 del 1853 l’istituto ottenne una disciplina uniforme e venne applicato su tutto il territorio sabaudo.