Càutio (vel stipulàtio prætoria) [
Garanzia]
Rimedio cautelare tipico del processo formulare [vedi
processo per formulas], consistente in una
stipulatio [vedi] che il pretore (su richiesta di chi aveva interesse) ordinava a taluno di contrarre, onde ottenere l’impegno a pagare una somma di denaro alla controparte se si verificava un certo evento (di volta in volta specificato).
Tra le
cautiònes, si distinguevano, da parte del destinatario dell’ordine del
prætor:
—
repromissiònes, se era richiesta la sola promessa di pagamento;
—
satisdatiònes, se alla promessa dovevano accompagnarsi ulteriori garanzie (anche di terzi).
In
età classica, alle
cautiones volte a garantire il buon andamento di un processo (c.d.
stipulatiònes iudiciàles), si affiancarono quelle aventi funzione autonoma, svincolata dall’esistenza di un processo (c.d.
stipulationes cautionàles: si pensi, ad es., alla
cautio damni infecti [vedi]).