Cappelle private can. 1226-1228 c.j.c.
Luogo destinato, su licenza dell’
Ordinario del luogo, al culto divino [
vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla (—), in questo caso equiparata all’
oratorio i
Vescovi.
Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una (—) è necessario chiedere e ottenere la licenza dal
Vescovo diocesano.