Famiglia
Nel diritto vigente, la (—) è la prima delle formazioni sociali ove l’individuo svolge la sua personalità. Essa risulta costituita da persone legate da rapporto di
coniugio (che lega marito e moglie);
parentela (tra persone che discendono da un comune capostipite riconosciuto fino al sesto grado);
affinità (che lega tra loro il coniuge e i parenti dell’altro coniuge).
In Italia la disciplina della (—) è stata riformata dalla L. 1975, n. 151, che ha ribadito tra l’altro il principio di
uguaglianza giuridica tra i coniugi; la possibilità di riconoscere
figli naturali con identici diritti successori rispetto a quelli legittimi; la esercitabilità della potestà sui figli da parte di entrambi i genitori, non sussistendo più l’istituto della patria potestà.
La legge di riforma ha, inoltre, individuato il regime di
comunione dei beni tra i coniugi come
regime patrimoniale legale della famiglia, salva diversa convenzione.
Nel
diritto romano dell’
età arcaica il termine
familia aveva un significato prevalentemente patrimoniale: rientravano, infatti, nella (—) non solo il complesso di soggetti sottoposti ad un medesimo
pater familias, ma anche i servi, l’abitazione, gli animali domestici ed addirittura i beni strumentali all’economia familiare (ad esempio gli attrezzi agricoli per coltivare il fondo).
Col passare del tempo, il termine andò ad indicare quella che è poi la (—) in senso classico, cioè il complesso di soggetti sottoposti ad un capostipite comune vivente (il
pater familias) e che, alla morte di questo, divenivano persone
sui iuris. In epoca più risalente fu diffusa l’abitudine da parte di tali soggetti di rimanere, comunque, uniti in un consorzio detto
ercto non cito, in cui il patrimonio familiare rimaneva di proprietà comune. Il termine
familia communi iure indica, appunto, il gruppo di famiglie autonome nate dall’unica (—) smembrata a seguito della morte del capostipite.
Questi aveva la potestà sui figli (
patria potestas), sulla moglie e sulle mogli dei figli (
manus maritalis).
Il rapporto che legava i vari componenti della (—) era denominato
adgnatio ed era di carattere strettamente patriarcale, poiché indicava la discendenza da un comune capostipite maschio, attraverso altri maschi.
In seguito fu riconosciuto un rilievo sempre crescente alla discendenza matrilineare, ossia alla
cognatio.
In particolare:
— si riconobbe alla
cognatio la valenza di impedimento matrimoniale;
— si ammise la possibilità di donazioni tra
cognati;
— si diede preferenza ai cognati, rispetto agli estranei, nell’esercizio della funzione di tutore.
Solo in tema di successione il riconoscimento della rilevanza della parentela cognatizia incontrò numerosi ostacoli e difficoltà. Tuttavia, già in
età classica e, quindi, in
epoca imperiale si addivenne ad una sostanziale ammissione della successione tra madre e figli.
Infine, in
età giustinianea venne meno la distinzione tra
agnati e
cognati e con quest’ultimo termine vennero chiamati tutti i parenti, sia in linea maschile, sia in linea femminile.
Nell’
alto Medioevo la storia della (—) conobbe delicate trasformazioni. Per i
Longobardi [
vedi] la famiglia [
vedi Fara] non era strutturata sulla
potestas del padre: i genitori avevano l’obbligo di educare i propri figli i quali, a loro volta, dovevano ad essi rispetto ed obbedienza ma i figli, una volta divenuti atti alle armi, acquistavano la piena capacità giuridica, potendo intervenire negli affari patrimoniali e non patrimoniali della (—).
Le figlie, invece, erano sottoposte ad uno speciale potere, il
mundio [
vedi], esercitato di regola, ma non necessariamente, dal padre. Fu con il definitivo assestarsi del
regnum Langobardorum che le strutture familiari longobarde e romane finirono con l’identificarsi.
Nell’età dei
comuni [
vedi comune medievale] la composizione personale e patrimoniale della (—), i poteri e le capacità dei padri e dei figli trovarono la loro giustificazione in riferimento alle funzioni e ai compiti (politici) nei quali la famiglia era impegnata. Frequente era nelle città il fenomeno di grandi famiglie di mercanti che custodivano per secoli la continuità del loro mestiere, mantenendo indivise le proprie sostanze e ciascuno collaborando con gli altri familiari alle sorti della casa comune. Sia per i diritti statutari, sia per il
diritto comune [
vedi] la (—) poggiava su una base stabile, ossia sul bene familiare che non poteva essere alienato o diviso e di cui nessun membro era individualmente proprietario.
Il marito aveva superiorità sulla moglie nel governo della famiglia e quest’ultima doveva rispettare il marito, dovendogli fedeltà e obbedienza. In caso di flagrante delitto d’adulterio, il marito aveva il diritto di uccidere la moglie.
Generalmente, la donna doveva ottenere il consenso espresso e formale del coniuge per stipulare un contratto. Nei suoi processi, la moglie doveva essere assistita dal marito, che interveniva di persona. In caso di prolungata assenza del marito, tuttavia, la donna assumeva la gestione di tutti gli affari concernenti l’andamento della casa e compiva gli atti giuridici necessari.
Soltanto i figli legittimi (e non anche quelli naturali) appartenevano alla (—). I figli sposati non si allontanavano dalla casa paterna, ma conducevano in essa le loro spose. Le donne rimaste vedove non ritornavano alla loro famiglia d’origine e restavano con i figli o con i suoceri.
La
patria potestas, spettante solamente al padre e mai anche alla madre, era
perpetua, poiché si estingueva solo per morte del genitore o del figlio, per
emancipazione del
filius familias e per dignità cardinalizia, vescovile e senatoria conseguita da quest’ultimo.
Ai fini della
patria potestas l’età del figlio era di regola irrilevante ed è del giureconsulto
Accursio [
vedi Accursio Francesco] l’annotazione di numerosi casi in cui i figli erano costretti a restare
in potestate anche dopo aver raggiunto e superato di molto l’età matura.
La composizione patrimoniale della (—) medievale poggiava sul
patrimonium (oggetto di
dominium del
pater familias), sui
peculia (oggetto della disponibilità, spesso piena, del
filius familias) e sui beni dotali (apportati dalla moglie a sostentamento degli oneri matrimoniali) e parafernali (oggetto della piena disponibilità della moglie).
In
età moderna, ossia a partire dalla fine del secolo XV, le strutture familiari non conobbero sostanziali trasformazioni rispetto all’età precedente. Tuttavia, la dottrina iniziò ad affrontare il problema della posizione assunta dai figli naturali. Essi furono considerati facenti parte della (—) solo nel caso in cui fossero stati ad essa ammessi mediante atti appositi o solo per concessione prevista dalle consuetudini generali dei luoghi.
In
età contemporanea, nella concezione di
Locke [
vedi Locke John] e dell’italiano
Beccaria [
vedi Beccaria Cesare] la (—) perse la connotazione di organismo politico, economico e religioso, per assumere quella, molto vicina alla concezione attuale, di cellula primordiale a cui è affidato il compito di formare gli individui sociali, garantendo contemporaneamente benessere e felicità.