Cardinali can. 349-359 c.j.c.
Sono i più alti collaboratori del
Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [
vedi Collegio cardinalizio], denominato correntemente
Sacro Collegio.
I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel
Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Di regola i (—) sono preposti ai
dicasteri [
vedi Congregazioni romane] e agli altri organismi permanenti della
Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti
diocesi di tutto il mondo cattolico.
La
nomina (detta anche
creazione) dei (—) spetta esclusivamente al Pontefice.
La sua scelta deve cadere su
uomini che siano almeno già
sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento: quelli che non sono già
Vescovi, dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale.
Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un (—) ma si riservi di farne conoscere il nome (
nomen in pectore sibi reservans): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei (—) solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenze, varrà la data della riserva
in pectore.
L’art. 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede, nonché diverse norme interne, prevedono per i (—) numerose serie di prerogative, privilegi, immunità ed esenzioni.