Fideproměssio (o fideipromissio)
Contratto verbale, di regola adoperato nel
diritto romano a scopo di garanzia, al pari della
spňnsio [
vedi] e della
fideiussione [
vedi]. Si inquadra nell’ambito della
stipulatio [
vedi], di cui costituisce una delle possibili applicazioni.
Posteriore alla
spňnsio, la (—), quale garanzia personale, aveva la stessa natura e presentava una struttura analoga alla
sponsio.
Si distingueva tuttavia da essa per il fatto che era accessibile pure agli stranieri (
peregrini) e pertanto era riconducibile al sistema dei rapporti giuridici del
ius gentium [
vedi]. La formula adoperata era: “
Idem fide promittis?-
Promitto”.
La (—) produceva effetti, come la
sponsio, solo per un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile agli eredi.
Ulteriore limite della (—), comune alla
sponsio, era rappresentato dalla sua riferibilitŕ esclusiva alle obbligazioni contrattuali. I rapporti tra piů
sponsores o
fidepromissores tra loro e tra
sponsor o
fideproměssor e debitore erano regolate da varie leggi che si preoccuparono di limitare il dilagante fenomeno dell’assunzione del debito altrui. In particolare:
— una
lex Apulčia (fine III secolo a.C.) concesse, a quello che tra i vari
sponsores o
fidepromissores avesse pagato, un’azione (sul presupposto della nascita di una sorta di
societas) contro gli altri per ottenere il rimborso della quota spettante a ciascuno di essi;
— una
lex Furia introdusse la temporaneitŕ delle obbligazioni di
sponsio e di (—), stabilendo che dopo
due anni dalla scadenza del debito ciascuno fosse responsabile verso il creditore solo per la sua
quota;
— una
lex Cornelia di Silla (81 a.C.) vietň a chiunque di garantire nello stesso anno lo stesso debitore per una somma superiore a ventimila sesterzi.