Classicismo giustinianeo
Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:
— per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;
— altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.
Probabilmente l’essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l’interprete, l’erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli “
iura” [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle
“constitutiones”, degli imperatori.
Di qui la “
reverentia antiquitatis” di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.
Credeva l’imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli “
iura” del Digesto non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.