Fondazione
Termine che designa un patrimonio destinato a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo e al quale l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto (artt.12 e ss. c.c.).
Nel
diritto romano le fondazioni non furono riconosciute come categoria generale, anche se ad esse furono, comunque, riconducibili le
piae causae (istituti di beneficenza, asili per gli anziani, i poveri e i pellegrini) e l’
herèditas iàcens (eredità vacante, rifiutata o, comunque, non accettata da nessun erede). Simili alle fondazioni furono le
istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero l’obbligo di devolvere gli interessi maturati alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani e orfane.
Una notevole maturazione dell’elaborazione del concetto di (—) si ebbe nel diritto giustinianeo, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l’
herèditas iàcens.
Al
diritto germanico [
vedi]
fu sconosciuto il concetto di ente ideale
distinto dal complesso degli individui (o dalle masse patrimoniali) associati per il raggiungimento di uno scopo unitario.
Lo stesso dicasi per i
Glossatori [
vedi], che non seppero individuare nella
universitas un’astrazione giuridica distinta dai membri che la componevano.
Il merito di avere elaborato una teoria delle persone giuridiche va ascritto al giurista del commento [
vedi Commentatori] e decretalista
Sinibaldo de’ Fieschi [
vedi Innocenzo IV]. Secondo tale giureconsulto l’
universitas, (sia
personarum che
rerum e, quindi, sia la corporazione che la fondazione) è autonoma rispetto ai singoli membri che la compongono e l’ente continua a vivere anche in caso di morte di tutti i suoi membri. L’ente, attraverso una finzione giuridica, viene equiparato ad una
persona e diventa, per questo, titolare di diritti e doveri distinti da quelli facenti capo ai singoli componenti. Nonostante la teoria della finzione, Sinibaldo de’ Fieschi avvertiva che l’
universitas non può commettere reati, né illeciti civili.