Àctio de effùsis et deièctis
Azione concessa contro l’abitante (
habitàtor) della casa dalla quale erano stati lanciati oggetti, solidi o liquidi, che avevano cagionato danni ai passanti.
Si trattava di una ipotesi di responsabilità oggettiva: infatti, se l’autore del lancio era sconosciuto, l’
habitator era costretto a risarcire comunque il danno anche se questo non poteva essergli addebitato né a titolo di
dolus [vedi], né di
culpa [vedi].
Nel diritto giustinianeo, però, si richiese per l’attribuzione della responsabilità, l’elemento soggettivo della colpa.
Se, invece, l’autore del lancio era conosciuto, contro costui veniva esperita la normale
actio lègis Aquìliæ [vedi].
La pena prevista ammontava al doppio della pena base nel caso di mero
danneggiamento del passante, mentre era pari alla somma fissa di 50.000 sesterzi, nel caso di
morte dello stesso. In quest’ultima ipotesi, l’azione era popolare [vedi
Àctio populàris].
La fattispecie rientrava nell’ambito delle obbligazioni
quasi ex delicto [vedi
obligatiònes quasi ex delicto].