Effetti penali della condanna (d. pen.; d. proc. pen.)
Sono le conseguenze negative derivanti, di diritto, da una sentenza di condanna. Benché l'art. 20 c.p. consideri le pene accessorie [Pena] come () della condanna, questi in realtà si distinguono dalle pene (principali od accessorie) e dalle misure di sicurezza in quanto, pur derivando dalla condanna ad una pena, non coincidono con la stessa. Gli () comportano limitazioni alla possibilità di godere di determinati benefici o aggravi alla situazione soggettiva del condannato.
Gli () della condanna non vengono meno, in genere, con il verificarsi delle cause estintive del reato o della pena, ma soltanto con la riabilitazione del condannato. Rientrano tra gli ():
l'impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ha già goduto l'intero periodo o da parte di chi ha riportato già una certa condanna per altro reato (artt. 163-164 c.p.); l'acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale e per tendenza [Pericolosità]; l'impossibilità di partecipare a pubblici concorsi o di esercitare talune attività.
Allorché la pena derivi da una sentenza di patteggiamento, non avendo quest'ultima natura di sentenza di condanna, gli effetti penali conseguenti sono limitati (art. 445 c.p.p.).