Coëmptio
La (—) era una delle forme di costituzione della
mànus maritalis [vedi]
(insieme alla
confarreàtio [vedi] ed all’
usus [vedi]).
Si concretava in una
mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se
sui iùris [vedi]), o dal rispettivo
pater (se
alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.
L’istituto, tipico del
periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al
periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.
Le fonti parlano, altresì, anche di una (—)
alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—)
tutèlæ evitàndæ causa, detta anche
fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla
manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d.
senex cœmptionalis).
Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un
matrimonium sine manu [vedi
matrimònium], faceva acquisire alla
mùlier in manu la posizione di figlia (
filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava
filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la
manus.