Cognģtio extra ņrdinem
Era uno dei tre modelli processuali del diritto romano. Nata e sviluppatasi a partire dalla fine del
periodo repubblicano, essa in
epoca classica sostanzialmente affiancņ la procedura
per formulas [vedi
processo per fņrmulas] fino a sostituirla del tutto, in
periodo postclassico.
Originariamente tale procedimento veniva adottato per dirimere controversie di diritto pubblico; a partire da Augusto esso venne esteso anche a rapporti di natura privata.
La () si caratterizzava per i seguenti caratteri:
unitą del procedimento: tutta lattivitą processuale si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale;
ampia discrezionalitą del giudicante: il funzionario-giudice aveva ampi poteri per accertare il fatto;
procedibilitą contumaciale: era necessario e sufficiente solo che il convenuto fosse stato avvertito dellinizio del procedimento;
impugnabilitą della sentenza;
specificitą della condanna: la condanna non consisteva pił nel pagamento di una somma di denaro, ma poteva imporre anche un comportamento specifico, come la restituzione della cosa, un
pati, un
non fącere, etc.;
esecutivitą manu militari: lesecuzione delle sentenze veniva demandata ad appositi organi statali, gli
apparitņres [vedi].
La
chiamata in giudizio del convenuto avveniva con una
citazione [vedi
evocątio]. Il processo del tardo Impero conobbe, invece, la figura della
lģtis denuntiątio: lattore redigeva un documento di citazione, lo presentava al giudice e, una volta approvato, lo notificava alla controparte. Nel
diritto giustinianeo prevalse la diversa forma della citazione
per libčllum: lattore presentava al giudice lo scritto (
libellus conventiņnis) e chiedeva che il convenuto fosse chiamato in giudizio; il giudice, esaminata la richiesta e ritenutala non infondata, si pronunciava per laccoglimento. Il convenuto, per costituirsi in giudizio, doveva redigere e notificare il suo
libellus contradictiņnis.
Le parti erano obbligate a presentarsi in giudizio, in quanto obbedivano allordine del giudice. Listruzione probatoria era di competenza del giudice stesso, in base al principio inquisitorio, egli, perņ, nella valutazione delle prove doveva attenersi a un rigido schema prefissato.
Formatosi il convincimento, veniva emessa sentenza in giudizio.
L
appellatio [vedi] avveniva col deposito di un atto di appello presso il giudice che aveva emesso la sentenza. Il giudice superiore, ricevuti gli atti e una relazione sommaria dal collega di primo grado, invitava le parti a formulare le richieste (che potevano anche mutare) e a presentare le prove. La seconda
sententia era normalmente inappellabile, salvo un ricorso speciale (
supplicatio) allimperatore.
Diritto penale
Il nuovo sistema processuale trovņ applicazione anche in campo penale, dove soppiantņ, formalmente, dal II sec. d.C., il sistema delle
quęstiņnes perpetuę [vedi] (cui, peraltro, gią da tempo si era sostanzialmente sostituito).
I suoi caratteri salienti furono i seguenti:
lattivitą
di cognizione diretta dellaccusa e
del giudizio era compiuta dallo stesso
prģnceps, o (in sua vece) da altro magistrato o funzionario imperiale, con lassistenza di un
consģlium (dapprima nominato caso per caso, poi reso stabile da
Adriano [vedi]);
il giudizio finale non spettava, pertanto, al popolo riunito in comizi, né tantomeno a giurie (comunque composte).
Per effetto della diffusione della (), il
princeps (od i magistrati, in sua vece), potevano giudicare e punire ogni delitto, con pene di ogni genere.
Il processo nasceva a seguito di una denunzia di un cittadino, ma laccusa era sostenuta in giudizio da un pubblico accusatore: la () aveva, pertanto, natura di processo inquisitorio, mentre le
quęstiones avevano natura accusatoria.
Il magistrato giudicante ebbe, in origine, la possibilitą di adeguare la pena da irrogare alla gravitą del fatto.
Quanto ai delitti oggetto delle
quęstiones, essi si arricchirono di nuove fattispecie, particolarmente nella fase del Dominato, in cui, peraltro, si attuņ anche un notevole inasprimento delle pene. Vi fu anche una progressiva limitazione degli spazi di discrezionalitą lasciati al magistrato giudicante in virtł di una tendenza (evidenziata dalle
constitutiņnes prģncipum [vedi] del tempo) a precisare minuziosamente sia gli estremi dei singoli reati, sia le relative pene.