Ab intestàto [lett. “
da chi non ha fatto testamento”; cfr. artt. 565-586 c.c.]
Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria c.d.
legittima, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento.
In diritto romano [vedi
successio ab intestato].
Nel diritto civile vigente la formula (—) viene usata in relazione ai casi in cui il
de cùius [vedi] non abbia disposto dei suoi beni per testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.