Catecumeni can. 206, 788 c.j.c.
Ogni persona non ancora battezzata [
vedi Battesimo] che con intenzione esplicita chiede di essere incorporata alla Chiesa.
I (—) per mezzo dell’istruzione e del tirocinio della vita cristiana (
Catecumenato), devono essere adeguatamente iniziati al mistero della salvezza ed essere introdotti a vivere la fede, la
liturgia, la carità e l’apostolato.
Spetta alle
Conferenze episcopali emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei (—) e quali prerogative si debba loro riconoscere.