Collàtio [
Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]
Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal
de cùius [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal
de cuius quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di (—):
— la (—)
emancipati [vedi];
— la (—)
dotis [vedi];
— la (—)
descendentium [vedi] di età postclassica.