Collątio [
Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]
Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal
de cłius [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal
de cuius quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di ():
la ()
emancipati [vedi];
la ()
dotis [vedi];
la ()
descendentium [vedi] di etą postclassica.