Celibato can. 277 c.j.c.
Dovere fondamentale dei
chierici di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli. Grazie al (—) i sacri ministri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. Spetta al
Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.
All’obbligo del (—) non sono tenuti i
diaconi permanenti coniugati.