Àctio de pecùlio
Azione appartenente alla categoria delle
actiònes adiectìciæ qualitàtis [vedi]; era esperibile nei confronti di un
pater familias [vedi] o
dòminus [vedi], nei casi in cui il
filius o il
servus (dotati di
peculium [vedi]) avessero concluso un negozio giuridico senza il consenso del
pater o del
dominus, relativamente alla somma effettivamente andata a profitto di questi ultimi. In particolare, il
pater ed il
dominus dovevano restituire per intero il profitto ricevuto e, se non avevano ricevuto alcun profitto, erano ritenuti responsabili limitatamente al patrimonio peculiare: ciò imponeva al giudice di valutare
in primo luogo se il patrimonio del
pater o del
dominus avesse ricevuto qualche incremento dall’affare, e
solo in caso di esito negativo di tale valutazione, passare a considerare il peculio (cioè i beni del
pater o
dominus messi a disposizione del
filius o
servus per l’esercizio della propria attività). Nel valutare il peculio, occorreva preventivamente dedurre ciò che era dovuto al
pater o al
dominus.