Commodàtum [
Comodato; cfr. artt. 1803 ss. c.c.]
Contratto
reale, che si perfezionava mediante la
consegna di una cosa da un soggetto (
comodante) ad un altro (
comodatario) affinché quest’ultimo la usasse gratuitamente, assumendo l’obbligo di restituirla.
Il (—) ignoto al
diritto romano arcaico, fu introdotto dal
diritto pretorio [vedi
iùs honoràrium], che riconobbe al comodante l’esperibilità di una
àctio in factum [vedi], poi divenuta
actio in ius [vedi]
ex fide bona, per la restituzione della cosa comodata.
Oggetto del (—) doveva essere una cosa corporale ed inconsumabile; una cosa consumabile poteva darsi in comodato solo per un uso diverso da quello normale (che non ne comportasse la consumazione), come le
monete date ad
pompam o
ad obstentatiònem [vedi
ad pompam et obstentationem].
Il (—) era un contratto
gratuito ed
unilaterale, poiché nessuna obbligazione nasceva in capo al comodante.
Il comodatario poteva usare la cosa nei limiti impostigli dal comodante o, in mancanza, nei limiti della sua normale destinazione; se usava la cosa eccedendo tali limiti, commetteva
furtum usum.
Questi aveva la facoltà, trasmissibile agli eredi, di revocare a proprio arbitrio la concessione dell’uso della
res [vedi] data in comodato.