Estradizione
L'(), disciplinata dall'art. 13 c.p., consiste nella consegna di un soggetto ad un altro Stato affinché sia processato (estradizione processuale) o sconti una pena già inflitta (estradizione esecutiva) L'(), inoltre, può essere attiva (lo Stato richiede la consegna di un soggetto) e passiva (allo Stato viene richiesta la consegna di un soggetto).
Per quanto riguarda la disciplina giuridica, l'():
è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali;
non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera (c.d. principio della doppia incriminazione);
può essere concessa o offerta anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l'() del cittadino, salvo che sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali.