Condemnàtio
Uno degli elementi fondamentali della
formula [vedi] nel
processo per formulas [vedi], in mancanza del quale
in iudicium non aveva rilevanza giuridica. La (—) poteva mancare solo nelle
actiones præiudiciales [vedi
àctio praeiudicialis].
La (—) aveva, in particolare, lo scopo di invitare il
iudex a condannare (o ad assolvere) ponendo in evidenza: in primo luogo, il destinatario del provvedimento; in secondo luogo, la precisa richiesta dell’attore. Quest’ultima era sempre riferita ad una somma di denaro, cioè ad una “
condemnatio pecuniaria”.
Si distinguevano in particolare:
— una (—)
certa — relativa ad una somma di danaro predeterminata nella stessa
formula — che si aveva solo in presenza di una
intentio [vedi]
certa relativa a somme di danaro;
— una (—)
incerta — relativa ad una somma di danaro da determinarsi dal giudice — che seguiva, invece, ad una
intentio (
certa o
incerta) che non fosse relativa ad una
summa pecuniaria. In quest’ultimo caso, i criteri cui il giudice doveva attenersi nella determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
— il
quanti ea res est [vedi];
— il
quanti actòris ìnterest [vedi];
— il
quìdquid dare fàcere opòrtet [vedi];
— il
quantum æquum (et bonum) vidèbitur [vedi].
Con il trionfo della
cognìtio extra òrdinem [vedi] la (—) non consisté più necessariamente nella condanna al pagamento di una somma di danaro, ma venne pronunciata
in ipsam rem (poteva, cioè, anche imporre un comportamento specifico).
Condemnàtio incerta
I criteri cui il giudice doveva attenersi nei casi di
condemnatio incerta per la determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
—
quanti ea res est (
erit,
fuit),
tantam pecuniam condemnàto: il giudice doveva valutare l’importo della condanna in base al valore di stima della
res litigiosa;
—
quanti A.A. ìnterest (
intèrerit,
intèrfuit)
tantam pecuniam condemnato: l’importo della condanna doveva essere rapportato all’interesse della parte alla prestazione;
—
quidquid dare fàcere opòrtet,
eius condemnàto: il giudice doveva in primo luogo identificare la prestazione dovuta e successivamente valutare l’interesse dell’attore alla stessa, rapportando ad esso la
summa condemnatiònis;
— quantum iùdici æquum (
et bonum)
vidèbitur,
tantæ pecuniæ condemnàto: la
summa condemnationis era determinata dal giudice secondo equità.