Chierici can. 232-293 c.j.c.; art. 4 Nuovo concordato
Con il termine (—) o anche
ministri ordinati [
vedi Ministeri ordinati] o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a
diaconi,
presbiteri, e
vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il
sacramento dell’
Ordine sacro in almeno uno dei suoi tre gradi.
I (—) godono, nell’ambito dell’ordinamento italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non) di un particolare status che si obiettiva in:
esenzioni (es. dal servizio militare),
incapacità o
incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e
capacità speciali (art. 609 c.c.).